Art. 2.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Tra i sistemi e i mezzi di controllo e di vigilanza di cui al comma 2 le regioni attivano prioritariamente l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio satellitare, nei tempi e secondo le modalità stabilite al comma 2-ter.
      2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i tempi e le modalità di attuazione e di coordinamento degli interventi di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi da effettuare attraverso sistemi di monitoraggio satellitare, nonché i limiti e le possibilità di utilizzo del medesimo sistema ai fini dell'accertamento delle responsabilità dei reati di cui all'articolo 423-bis del codice penale».